In Sintesi: L'assegno sociale nel 2026 è una prestazione assistenziale dell'INPS pari a 546,24 euro al mese per 13 mensilità. È riservato a cittadini di almeno 67 anni di età residenti stabilmente in Italia da almeno 10 anni, con redditi inferiori alle soglie stabilite. L'importo erogato varia a seconda del reddito personale e coniugale del richiedente.
L'invecchiamento della popolazione e le carriere lavorative talvolta discontinue pongono molti cittadini nella condizione di raggiungere l'età pensionabile senza una copertura contributiva sufficiente per accedere a una pensione previdenziale classica. Per rispondere a questa problematica e contrastare la povertà tra la popolazione anziana, lo Stato italiano mette a disposizione l'assegno sociale.
Si tratta di una prestazione di carattere prettamente assistenziale erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). A differenza delle normali pensioni, l'assegno sociale non è legato ai contributi versati durante la vita lavorativa, bensì allo stato di bisogno economico del cittadino. Le regole per l'accesso a questa misura vengono aggiornate periodicamente in base all'inflazione e alle disposizioni di legge. Analizziamo nel dettaglio i requisiti, i limiti reddituali e gli importi stabiliti per l'anno 2026.
Cos'è l'Assegno Sociale
L'assegno sociale ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 1996, la vecchia pensione sociale. È una misura di sostegno al reddito erogata a domanda del cittadino. Non essendo una prestazione previdenziale, non è reversibile ai superstiti (in caso di decesso del beneficiario, l'assegno cessa e non passa al coniuge o ai figli) e non può essere esportata all'estero.
L'assegno viene erogato per 13 mensilità all'anno. L'importo spettante può essere corrisposto in misura intera o in misura ridotta, a seconda del reddito complessivo percepito dal richiedente e dall'eventuale coniuge.
I requisiti di accesso per il 2026
Per poter beneficiare dell'assegno sociale nel 2026, il richiedente deve soddisfare contemporaneamente specifici requisiti anagrafici, di residenza geografica ed economici. La mancanza di uno solo di questi requisiti comporta il rigetto immediato della domanda da parte dell'INPS.
1. Requisito anagrafico
Per l'anno 2026, l'età minima per richiedere l'assegno sociale è fissata a 67 anni. Questo limite anagrafico, che in passato era più basso, è stato allineato all'aspettativa di vita media nazionale e si applica in egual misura sia agli uomini che alle donne. Non sono previste deroghe per l'accesso anticipato basate su condizioni di salute o invalidità, poiché per tali situazioni esistono prestazioni assistenziali separate (come la pensione di invalidità civile).
2. Requisito di soggiorno e residenza legale
Il richiedente deve risiedere effettivamente e abitualmente in Italia. Oltre alla residenza anagrafica al momento della domanda, la legge impone un vincolo stringente: è necessario aver soggiornato in Italia in modo legale e continuativo per almeno 10 anni. Questo requisito mira a garantire che la misura assistenziale, finanziata dalla fiscalità generale italiana, sia destinata a soggetti stabilmente inseriti nel tessuto sociale del Paese.
La misura spetta a:
- Cittadini italiani.
- Cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del Comune di residenza.
- Cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o titolari di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria).
3. Requisito economico (Stato di bisogno)
L'assegno sociale è finalizzato al sostentamento di chi non ha un reddito o dispone di entrate molto modeste. I limiti di reddito annuo stabiliti per il 2026 sono pari a:
- 7.101,12 euro annui per il richiedente non coniugato (corrispondenti a 546,24 euro al mese per 13 mensilità).
- 14.202,24 euro annui per il richiedente coniugato.
Il superamento di queste soglie annue comporta l'esclusione totale dal beneficio.
Calcolo dell'importo dell'assegno: misura intera e ridotta
L'INPS non eroga a tutti la stessa cifra. L'importo mensile di 546,24 euro rappresenta la misura massima spettante a chi si trova in una condizione di reddito pari a zero. Nei casi in cui il richiedente (o la coppia) possieda altre entrate, ma inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene corrisposto in misura ridotta.
La formula per calcolare l'assegno ridotto si basa sulla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito effettivamente percepito:
- Per i soggetti non coniugati: l'importo dell'assegno annuo spettante si ottiene sottraendo il reddito personale del richiedente dal limite di 7.101,12 euro. La cifra risultante viene poi divisa per 13 mensilità.
- Per i soggetti coniugati: il calcolo prende in considerazione il reddito cumulativo della coppia. Si sottrae il reddito familiare annuo dal limite di 14.202,24 euro e si divide la differenza per 13.
Facciamo un esempio pratico: un cittadino non coniugato percepisce una rendita agraria o un altro piccolo reddito pari a 3.000 euro all'anno. Il calcolo sarà: 7.101,12 euro (limite) - 3.000 euro (reddito percepito) = 4.101,12 euro annui di assegno sociale spettante, equivalenti a circa 315,47 euro al mese per 13 mensilità.
Tabella di sintesi dell'Assegno Sociale 2026
La tabella illustra i dati numerici ed economici di riferimento per l'anno 2026, distinguendo tra beneficiari singoli e coniugati.
| Caratteristica | Richiedente Non Coniugato (Single) | Richiedente Coniugato (Coppia) |
|---|---|---|
| Età Anagrafica Minima | 67 anni | 67 anni (per il richiedente) |
| Anni di Residenza Richiesti | 10 anni continuativi in Italia | 10 anni continuativi in Italia |
| Importo Mensile Massimo | 546,24 euro | 546,24 euro (se il reddito di coppia è zero) |
| Mensilità Erogate | 13 mensilità | 13 mensilità |
| Limite di Reddito Annuo | 7.101,12 euro | 14.202,24 euro (somma dei due coniugi) |
| Tassazione Applicata | Esente IRPEF | Esente IRPEF |
Quali redditi vengono considerati nel calcolo
Per stabilire se il richiedente ha diritto all'assegno sociale e in quale misura, l'INPS effettua un controllo rigoroso su quasi tutte le entrate del soggetto e del coniuge.
Redditi inclusi nel calcolo
Rientrano nel computo dei redditi rilevanti:
- I redditi assoggettabili all'IRPEF, al lordo dell'imposizione fiscale e delle trattenute.
- I redditi esenti da imposta.
- I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (come gli interessi bancari o postali e i rendimenti da investimenti).
- Le pensioni di guerra.
- Le rendite vitalizie erogate dall'INAIL.
- Le pensioni dirette erogate da Stati esteri.
- Gli assegni alimentari percepiti a seguito di separazione o divorzio.
Redditi esclusi dal calcolo
Non devono invece essere dichiarati e sono esclusi dal computo:
- Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e le relative anticipazioni.
- Il valore della casa di abitazione principale di proprietà (in cui risiede il nucleo).
- L'indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e sordi.
- Gli assegni per l'assistenza personale erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente.
- I trattamenti di famiglia (assegni familiari).
- Il proprio assegno sociale (la prestazione stessa non si calcola come reddito per il rinnovo dell'anno successivo).
Maggiorazioni sociali e "Incremento al milione"
L'importo base dell'assegno sociale può essere aumentato grazie ad alcune maggiorazioni previste dalla legge per i pensionati con redditi estremamente bassi.
La maggiorazione più nota è il cosiddetto incremento al milione (introdotto dall'articolo 38 della Legge 448/2001). Questa maggiorazione spetta ai soggetti che hanno compiuto 70 anni di età.
Il limite di età di 70 anni può essere ridotto fino a un massimo di 5 anni (quindi fino a 65 anni) in base ai contributi previdenziali versati dal cittadino nel corso della sua vita lavorativa: si scala 1 anno di età ogni 5 anni di contributi versati. Per gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, l'incremento al milione spetta invece a partire dai 18 anni di età.
L'incremento consente di elevare l'importo mensile percepito fino a cifre stabilite annualmente, a condizione che i limiti di reddito personale e coniugale siano ancora più stringenti di quelli previsti per l'assegno sociale base.
Come presentare la domanda all'INPS
La domanda per l'ottenimento dell'assegno sociale non può essere presentata in forma cartacea, ma deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica. Il cittadino dispone di tre canali principali:
1. Portale Web INPS: accedendo all'area personale del sito ufficiale dell'INPS tramite credenziali SPID (di livello 2), Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Enti di Patronato: rivolgendosi a un ufficio di patronato sindacale o assistenziale sul territorio. Gli operatori compilano e inviano la domanda gratuitamente, offrendo anche consulenza sulla documentazione reddituale necessaria.
3. Contact Center Multicanale: telefonando al numero verde gratuito 803 164 (da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo la propria tariffa).
Una volta presentata la domanda e verificati i requisiti, l'assegno sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. È quindi consigliabile presentare la domanda subito dopo il compimento dei 67 anni per evitare di perdere mensilità preziose.
Domande Frequenti (FAQ)
L'assegno sociale è reversibile ai familiari in caso di morte del beneficiario?
No. L'assegno sociale è una prestazione di tipo assistenziale strettamente personale. In caso di decesso del titolare, l'erogazione cessa immediatamente a partire dal mese successivo e la prestazione non può essere trasferita al coniuge superstite né ad altri familiari superstiti sotto forma di pensione di reversibilità.
Cosa succede all'assegno sociale se mi trasferisco o vado all'estero per un periodo?
L'assegno sociale viene erogato solo a chi risiede stabilmente in Italia. Se il beneficiario si trasferisce all'estero, l'INPS sospende l'erogazione dei pagamenti. Se il soggiorno fuori dall'Italia si protrae per più di 30 giorni consecutivi, l'assegno viene sospeso temporaneamente. Trascorsi ulteriori 12 mesi dalla sospensione senza che il beneficiario sia rientrato in Italia documentando il proprio rientro, l'assegno sociale viene revocato definitivamente.
L'indennità di accompagnamento si somma al reddito ai fini dell'assegno sociale?
No. L'indennità di accompagnamento, essendo anch'essa una prestazione assistenziale destinata a compensare una condizione di grave non autosufficienza, è totalmente esclusa dal calcolo del reddito per l'accesso e la determinazione dell'importo dell'assegno sociale.
L'assegno sociale è soggetto alla tassazione IRPEF?
No. L'assegno sociale è esente dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). L'importo erogato dall'INPS mensilmente rappresenta quindi una cifra netta sulla quale non vengono applicate trattenute fiscali, addizionali regionali o comunali, e non deve essere dichiarato come reddito imponibile nel modello 730 o nella dichiarazione dei redditi.